Concernente disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe
Art. 17
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La manovra delle barriere dei passaggi a livello puo' essere affidata ad assuntori, cioe' ad agenti non di carriera. Gli assuntori, nel disimpegno delle loro attribuzioni, potranno essere coadiuvati da persone di loro famiglia, quali la moglie od i figli di eta' non inferiore a sedici anni, purche' riconosciute idonee.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
