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[1]Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, una Commissione nominata dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, compilera' il bilancio tecnico dell'apposita gestione «Fondo pensioni e sussidi» di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e determinera' il disavanzo tecnico di tale gestione alla data l° luglio 1914, tenendo presenti gli aggravi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge circa l'aumento nella misura della pensione, ed il computo del servizio militare.

[2]La parte del due per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato (di cui all'art. 3 della suddetta legge 9 luglio 1908) che eccede il fabbisogno tecnico per il regolare funzionamento del Fondo pensioni e sussidi, viene assegnata, in conformita' dell'articolo 21 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per l'aumento di patrimonio necessario a colmare il residuo disavanzo a carico dello Stato (di cui al comma 4 degli articoli 35 dei capitolati per le reti Mediterranea e Adriatica e 31 del capitolato per la rete Sicula, annessi alla legge 27 aprile 1885, n. 3048) e quello avutosi per effetto dei miglioramenti di trattamento di pensione contenuti nella legge 9 luglio 1908 e nella presente legge.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 25 settembre 1915

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art2 · fonte del testo