Art. 23
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Commissione sara' composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera in conformita' dell'art. 13 del proprio regolamento e di cinque altri membri nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.
tolto: Essa eleggera' il presidente nel suo seno e determinera' i modi del proprio funzionamento.
tolto: I membri eletti dalla Camera dei deputati continueranno a far parte della Commissione anche se cessasse il loro mandato legislativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art23 · fonte del testo