Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Commissione sara' composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera in conformita' dell'art. 13 del proprio regolamento e di cinque altri membri nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.
[2]Essa eleggera' il presidente nel suo seno e determinera' i modi del proprio funzionamento.
[3]I membri eletti dalla Camera dei deputati continueranno a far parte della Commissione anche se cessasse il loro mandato legislativo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
