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[1]La Commissione sara' composta di sei senatori eletti dal Senato, di sei deputati eletti dalla Camera in conformita' dell'art. 13 del proprio regolamento e di cinque altri membri nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

[2]Essa eleggera' il presidente nel suo seno e determinera' i modi del proprio funzionamento.

[3]I membri eletti dalla Camera dei deputati continueranno a far parte della Commissione anche se cessasse il loro mandato legislativo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art23 · fonte del testo