Concernente disposizioni per il personale delle ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe
Art. 24
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E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cinquantamila da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1914-915 col titolo: «Spesa per la Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento del funzionamento delle ferrovie dello Stato».
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
