Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Oltre le agevolezze consentite con i precedenti articoli 3 e 6, secondo comma, sono estese alle rendite 3.50 e 3 per cento, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, le disposizioni, per l'accettazione delle rendite consolidate come cauzioni dei contabili, per il ricevimento delle cedole in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre precedente la scadenza, e in genere tutte le disposizioni vigenti per gli impieghi e le agevolezze concesse al consolidato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art7 · fonte del testo