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Oltre le agevolezze consentite con i precedenti articoli 3 e 6, secondo comma, sono estese alle rendite 3.50 e 3 per cento, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, le disposizioni, per l'accettazione delle rendite consolidate come cauzioni dei contabili, per il ricevimento delle cedole in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre precedente la scadenza, e in genere tutte le disposizioni vigenti per gli impieghi e le agevolezze concesse al consolidato.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008
