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[1]Il titolo legale a possedere, necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi ordinari fatti nella Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui la successione si e' aperta.

[2]Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sara' pronunziato, parimente in Camera di consiglio, dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito.

[3]Quando si tratti pero' di somma non superiore a lire 2,000, la successione puo' giustificarsi nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato. Se la somma non supera L. 200, basta la presentazione dell'atto di morte e dell'atto giudiziale di notorieta'; e se non supera L. 100, l'atto di notorieta' puo' essere ricevuto dal sindaco.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art8 · fonte del testo