[1]((i sottufficiali, gli appuntati e le guardie)) possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione. 1
[2]Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.
[3]La domanda di rafferma dovra' essere presentata nella forma o col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovra' contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.
[4]Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrera' nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilita' stabilite dalle leggi penali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo vigente dal 8 agosto 1908
