[1]L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali, gli appuntati e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.
[2]Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneita' fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.
[3]La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'eta'; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'eta'.
[4]((La rafferma di un anno puo' essere concessa per esperimento anche a sottufficiali, appuntati e guardie, che non abbiano raggiunto gl'indicati limiti di servizio o di eta', quando per ragioni di salute o di condotta non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata)).
[5]La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.
Testo vigente dal 20 gennaio 1911
