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[1]Con le norme e nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento, le punizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19, ed ai numeri 1 e 2 dell'art. 20, sono pronunciate dagli ufficiali e sottufficiali del Corpo che esercitano comando:

  • a)per lievi mancanze alle regole del servizio;
  • b)per lievi mancanze alla disciplina;
  • c)per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.

[2]La sospensione dal grado dei sottufficiali e' pronunciata dal comandante della legione alla quale i sottufficiali appartengono, per notevoli mancanze alle regole di servizio ed alla disciplina, le quali pero' non siano di tale gravita' da meritare gastigo maggiore.

[3]La retrocessione delle guardie scelte e' pronunziata dal comandante di legione, sentito il parere di una Commissione di disciplina.

[4]La retrocessione dei sottufficiali e la incorporazione nella compagnia di disciplina o l'espulsione dal Corpo sono sancite dal comandante generale del Corpo, sul conforme parere di una Commissione di disciplina.

[5]La composizione e la procedura delle Commissione di disciplina saranno determinate dal regolamento.

[6]Durante il giudizio disciplinare, l'imputato puo' essere trattenuto agli arresti in sala di disciplina.

[7]La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal Corpo si applicano nei casi di:

  • a)incorreggibilita' nelle mancanze suaccennate;
  • b)abbandono del posto;
  • c)carpito arruolamento;
  • d)gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salvo sempre l'applicazione delle pene maggiori che nei singoli casi fossero comminate dalle vigenti leggi e dal Codice penale comune.

[8]E' espulso dal corpo con perdita del diritto a pensione chi subisce condanna per reati contemplati dalla presente legge e pei delitti previsti dal Codice penale comune, nei casi che verranno determinati dal regolamento.

[9]Durante il giudizio penale, all'imputato puo' essere sospesa la ferma di servizio, salvo la reintegrazione nel caso di assolutoria.

[10]Chi contrae matrimonio senza permesso e' incorporato definitivamente nelle compagnie di disciplina con la perdita del diritto a pensione.

[11]Se pero' appartiene al contingente speciale, di cui all'art. 5, viene espulso dal Corpo con la perdita del diritto a pensione.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art21 · fonte del testo

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