[1]Il comandante generale della guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed e' coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

[2]Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

[3]Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Testo vigente dal 1 agosto 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art3 · fonte del testo

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