[1]Il comandante generale della guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed e' coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.
[2]Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.
[3]Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
