[1]Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.
[2]Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme pel conferimento dei posti di cui all'art. 37; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilita' dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali pel rimborso delle spose fatte per le guardie e le istruzioni per le indennita'.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
