[1]La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.
[2]((Le promozioni nei vari gradi di ufficiale, a scelta o per anzianita' sono disciplinate dal regolamento in vigore per gli ufficiali del R. esercito colle modificazioni necessarie per lo speciale ordinamento della R. guardia di finanza, prescritte con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato.
[3]I maggiori sono pero' nominati esclusivamente per esame di concorso fra i capitani.
[4]I modi di accertare l'idoneita' all'avanzamento saranno stabiliti con regolamento)).
[5]La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianita' di grado.
[6]Fino alla concorrenza di un terzo dei posti e' fatta facolta' al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:
- a)abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di eta';
- b)possiedano l'idoneita' fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;
- c)siano celibi o vedovi senza prole.
[7]I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.
[8]Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.
[9]Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facolta' di rimanere nel corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
L. 5 giugno 1913, n. 550
3La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.
Testo vigente dal 8 luglio 1913
