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Pei reati preveduti negli articoli 26, 28, 29, 30 e 31 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel titolo 1°, libro 1°, parte 1ª del Codice penale per l'esercito, e la competenza a conoscere dei reati medesimi, qualunque sia la specie delle pene e la legge che le contenga, appartiene ai tribunali militari secondo le norme che il suddetto Codice stabilisce.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 1 luglio 1913
