[1]((Allorquando debbano essere giudicate guardie di finanza di qualsiasi grado)), uno dei giudici del tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce pei giudici militari.
[2]Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non puo' avere che il grado di capitano, e deve essere designato dal comandante della divisione militare nella quale ha sede il tribunale.
[3]Nei tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice e' fatta per estrazione a sorte.
[4]La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.
[5]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 giugno 1913, n. 550
3La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.
Testo vigente dal 8 luglio 1913
