[1]Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.
[2]I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di piu' compagnie potra' essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.
[3]I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.
[4]Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.
[5]In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, fara' eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
