[1]((Il reclutamento del personale della regia guardia di finanza si effettua:
[2]1° per arruolamenti volontari;
[3]2° per adozione degli inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del regio esercito e della regia armata.
[4]Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella regia guardia di finanza, sono pero' sempre subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facolta' di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri)).
[5]L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:
- a)di essere cittadino o naturalizzato;
- b)di essere celibe o vedovo senza prole;
- c)di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'eta'.
[6]Coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;
- d)di avere tenuto sempre buona condotta;
- e)di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni di arresto od a L. 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;
- f)di avere una costituzione fisica sana e robusta;
- g)di saper leggere e scrivere.
[7]((Il servizio prestato nella regia guardia di finanza anche in tempo di pace e' considerato, per ogni effetto, servizio militare)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo vigente dal 8 agosto 1908
