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[1]Il concessionario e la sub-concessionaria debbono in tempo utile prendere con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accordi per la consegna dei due tronchi ferroviari di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente di guisa che essi possano essere esercitati dall'Amministrazione stessa a decorrere dall'11 luglio 1913, consegnandoli in istato di regolare manutenzione.
[2]Il concessionario e la sub-concessionaria debbono rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovra' sostenere per l'esecuzione dei lavori che saranno eventualmente richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo dei tronchi stessi.
Testo in vigore dal 19 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
