Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I graduati fuochisti non contemplati nei precedenti articoli 11 e 12 e quelli vincolati dalla ferma non superiore ad anni quattro che non intendessero di commutarla nell'altra sessennale, costituiranno un ruolo separato, conservando il grado e gli averi attuali, senza pero' aver diritto a conseguire avanzamento di sorta. Essi potranno aspirare alle rafferme con soprassoldo, purche' rispondano ai requisiti generali prescritti per tale concessione ed a quelli professionali della categoria nella quale permangono. Potranno anche essere trasferiti, in seguito a loro domanda, col loro grado ed anzianita', in una delle categorie del Corpo Reale equipaggi, sempre quando soddisfino alle condizioni di idoneita' per ciascuna categoria prescritte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art13 · fonte del testo