Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Pei graduati di cui l'articolo precedente i limiti di eta' e di servizio prescritti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ridotti di una quantita' pari al terzo del periodo d'imbarco compiuto su navi armate od in riserva; in niun caso pero' tale riduzione potra' essere maggiore di anni cinque.

tolto: E' in facolta' del ministro della marina, sentito il parere della Commissione di avanzamento e subordinatamente alla disponibilita' del debito vitalizio nel relativo capitolo del bilancio marina, di collocare a riposo detti graduati, quando abbiano raggiunto i limiti minimi di eta' e di servizio voluti dalle leggi in vigore per esercitare il diritto a pensione, parimente ridotti di un terzo come dal capoverso precedente.

tolto: Tale riduzione puo' anche essere accordata a quei graduati fuochisti che domandino di raggiungere con tale computo i limiti minimi di eta' e di servizio voluti per il collocamento a riposo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art14 · fonte del testo