Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Pei graduati di cui l'articolo precedente i limiti di eta' e di servizio prescritti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ridotti di una quantita' pari al terzo del periodo d'imbarco compiuto su navi armate od in riserva; in niun caso pero' tale riduzione potra' essere maggiore di anni cinque.
tolto: E' in facolta' del ministro della marina, sentito il parere della Commissione di avanzamento e subordinatamente alla disponibilita' del debito vitalizio nel relativo capitolo del bilancio marina, di collocare a riposo detti graduati, quando abbiano raggiunto i limiti minimi di eta' e di servizio voluti dalle leggi in vigore per esercitare il diritto a pensione, parimente ridotti di un terzo come dal capoverso precedente.
tolto: Tale riduzione puo' anche essere accordata a quei graduati fuochisti che domandino di raggiungere con tale computo i limiti minimi di eta' e di servizio voluti per il collocamento a riposo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art14 · fonte del testo