Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I graduati fuochisti non contemplati nei precedenti articoli 11 e 12 e quelli vincolati dalla ferma non superiore ad anni quattro che non intendessero di commutarla nell'altra sessennale, costituiranno un ruolo separato, conservando il grado e gli averi attuali, senza pero' aver diritto a conseguire avanzamento di sorta. Essi potranno aspirare alle rafferme con soprassoldo, purche' rispondano ai requisiti generali prescritti per tale concessione ed a quelli professionali della categoria nella quale permangono. Potranno anche essere trasferiti, in seguito a loro domanda, col loro grado ed anzianita', in una delle categorie del Corpo Reale equipaggi, sempre quando soddisfino alle condizioni di idoneita' per ciascuna categoria prescritte.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
