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I graduati fuochisti non contemplati nei precedenti articoli 11 e 12 e quelli vincolati dalla ferma non superiore ad anni quattro che non intendessero di commutarla nell'altra sessennale, costituiranno un ruolo separato, conservando il grado e gli averi attuali, senza pero' aver diritto a conseguire avanzamento di sorta. Essi potranno aspirare alle rafferme con soprassoldo, purche' rispondano ai requisiti generali prescritti per tale concessione ed a quelli professionali della categoria nella quale permangono. Potranno anche essere trasferiti, in seguito a loro domanda, col loro grado ed anzianita', in una delle categorie del Corpo Reale equipaggi, sempre quando soddisfino alle condizioni di idoneita' per ciascuna categoria prescritte.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art13 · fonte del testo