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[1]Ai sottufficiali e sottocapi che costituiscono il ruolo separato di cui l'art. 13, e che non avendo diritto a pensione intendessero di lasciare il servizio, sara' concessa, all'atto del loro congedamento, una indennita' di L. 600, se avranno compiuto sei anni di effettivo servizio nel Corpo Reale equipaggi, e L. 100 per ogni anno di servizio in piu', senza superare in ogni caso la somma massima di L. 2000 pari alla gratificazione prevista dall'art. 6 della legge 27 giugno 1901, n. 276.

[2]Tale indennita' non e' cumulabile con quella del citato art. 6 della legge stessa; pero' il sottufficiale o il sottocapo potra' optare per il trattamento piu' favorevole.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art15 · fonte del testo