Si eccettua nella stipulazione dell'art. 1 il cabotaggio, il cui regime rimane sottoposto alle leggi rispettive dei due paesi.
Testo vigente dal 22 settembre 1906
Si eccettua nella stipulazione dell'art. 1 il cabotaggio, il cui regime rimane sottoposto alle leggi rispettive dei due paesi.
Testo vigente dal 22 settembre 1906
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1906-09-01;501~art2 · fonte del testo
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