[1]La presente Convenzione sara' ratificata in Roma ed in Quito il piu' presto possibile, entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche e rimarra' vigente sino allo spirare di un anno, a contare dal giorno in cui l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti ne faccia denunzia.

[2]In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]Fatto, in due esemplari, in Quito, addi' 12 del mese di agosto dell'anno mille novecento,

[4](L. S.) G. PIRRONE. (L. S.) J. PERALTA.

Testo vigente dal 22 settembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-09-01;501~art3 · fonte del testo

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