[1]Il Governo austriaco assicurera' il trasferimento delle azioni che rappresentano la parte dell'Austria nel capitale della Banca di Stato del Marocco alla persona che sara' designata dal Governo francese. Essa rimborsera' agli aventi diritto il valore di tali azioni che la Banca di Stato indichera'.

[2]Questo trasferimento avverra' senza pregiudizio del rimborso dei debiti che i sudditi austriaci avessero contratto verso la Banca di Stato del Marocco.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art100 · fonte del testo