[1]Tutti i diritti mobiliari e immobiliari dell'antica Monarchia austro-ungarica nell'impero meridiano passano di pieno diritto al Maghzen, senza alcuna indennita'.

[2]A questo riguardo, fra i beni e la proprieta' dell'antica Monarchia austro-ungarica, si intenderanno comprese tutte le proprieta' della Corona e i beni privati dell'antica, famiglia sovrana dell'Austria-Ungheria.

[3]Tutti i diritti mobiliari e immobiliari e mobiliari appartenenti, nell'impero sceriffiano, a sudditi austriaci saranno regolati in conformita' delle sezioni III e IV dalla parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

[4]I diritti minerari che fossero riconosciuti a sudditi austriaci dal tribunale arbitrale Istituito in virtu' del regolamento minerario marocchino seguiranno la sorte dei beni appartenenti a sudditi austriaci al Marocco.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art99 · fonte del testo