Fino all'entrata in vigore di una legislazione egiziana d'organizzazione giudiziaria, che istituisca Corti di completa giurisdizione sara' provveduto per decreti di Sua Altezza il Sultano, all'esercizio della giurisdizione sui cittadini austriaci e sulle loro proprieta' da parte dei tribunali consolari britannici.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art104 · fonte del testo