[1]Il Governo austriaco riconosce alle Potenze alleate e associate la liberta' di tradurre davanti ai loro tribunali militari le persone accusate di aver commesso atti contrari alle leggi ed agli usi di guerra. Le pene stabilite dalle leggi saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione sara' applicata nonostante qualunque procedimento davanti una giurisdizione dell'Austria e dei suoi alleati.

[2]Il Governo austriaco dovra' consegnare alle Potenze alleate o associate, o a quella di esse che gliene faccia richiesta tutte le persone che, essendo accusate d'aver commesso atti contrari, alle leggi e agli usi di guerra, gli fossero designate, sia nominativamente, sia per il grado, la funzione e l'ufficio cui le dette persone fossero state chiamate dalle autorita' austriache.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art173 · fonte del testo