[1]Tutti i beni e le proprieta' dell'antica Monarchia austro-ungarica in Egitto passano di pieno diritto al Governo egiziano, senza alcuna indennita'.

[2]A questo riguardo, fra i beni e le proprieta', dell'antica Monarchia austro-ungarica, saranno considerate comprese tutte le proprieta' della Corona e i beni privati dall'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

[3]Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti in Egitto a sudditi austriaci saranno trattati conformemente alle sezioni III e IV della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art108 · fonte del testo