[1]I Membri della Societa' convengono che ogni qualvolta sorga tra di loro una controversia che riconoscano suscettibile di soluzione arbitrale e che non sia possibile comporre in modo soddisfacente nelle vie diplomatiche, sottoporranno tutta la vertenza all'arbitrato.
[2]Le controversie relative all'interpretazione di un trattato, o a una questione di diritto internazionale, o alla sussistenza di un fatto che, se provato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale, o circa la misura e il carattere della riparazione da esigere per tale violazione, si dichiarano comprese tra quelle generalmente suscettibili di soluzione arbitrale.
[3]Per l'esame di tali controversie, la Corte arbitrale a cui la questione sara' deferita sara' quella concordata tra le Parti o contemplata da una convenzione vigente tra di esse.
[4]I Membri della Societa' convengono di eseguire in piena buona fede il lodo che sara' pronunciato e di non muovere in guerra, contro un Membro della Societa' che si conformi ad esso. In caso di mancata, esecuzione del lodo, il Consiglio proporra' i provvedimenti da prendere per darvi effetto.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
