[1]Se tra i Membri della Societa' sorgesse una controversia tale da condurre a una rottura, che non sia sottoposta ad arbitrato nei modi predetti, i Membri della Societa' convengono di deferirla al Consiglio. Qualunque delle Parti in causa potra', a questo fine, notificare l'esistenza della controversia al segretario generale, che prendera' tutti i provvedimenti necessari per le indagini relative e per il completo esame di esso.

[2]Le parti comunicheranno, a tal uopo, al segretario generale, nel modo piu' sollecito che sia possibile, l'esposizione del proprio caso con l'indicazione dei fatti e con tutti i documenti giustificativi; il Consiglio potra' disporne subito la pubblicazione.

[3]Il Consiglio tentera' di giungere a un componimento della vertenza, e quando i suoi tentativi riescano, pubblichera' una dichiarazione contenente l'indicazione dei fatti, le spiegazioni relative, e i termini del componimento, essendo che esso giudichera' opportuno.

[4]Se la vertenza non e' in tal modo composta, il Consiglio, o con voto unanime, o a maggioranza, approvera' e pubblichera' une relazione contenente l'esposizione dei fatti e le proposte che esso stimera' piu' giuste e convenienti al riguardo.

[5]Qualunque dei Membri della Societa' rappresentati nel Consiglio potra' pubblicare una esposizione dei fatti della vertenza e delle proprie conclusioni rispetto ed essa.

[6]Se la relazione del Consiglio e' approvata all'unanimita' non tenendo conto dei rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Societa' convengono che non faranno guerra alla Parte che si conformi alle proposte contenute nella relazione.

[7]Se il Consiglio non riesca a concretare una relazione approvata all'unanimita' dei suoi Membri diversi dai rappresentanti delle Parti contendenti, i Membri della Societa' si riservano il diritto di prendere quei provvedimenti che stimeranno necessari per la tutela del diritto e della giustizia.

[8]Se una delle parti sostiene, o il Consiglio riconosce, che la vertenza concerne un argomento che secondo il diritto internazionale rileva esclusivamente dalla giurisdizione interna della detta Parte, il Consiglio riferira' in questo senso, e si astenersi dal formulare qualsiasi proposta circa il componimento della vertenza.

[9]Il Consiglio potra', in ogni caso contemplato dal presente articolo, deferire la vertenza all'Assemblea; dovra' farlo a richiesta dell'una o dell'altra Parte, presentata entro quattordici giorni da quello in cui la vertenza sara' stata sottoposta al Consiglio.

[10]In ogni caso, deferite all'Assemblea, tutte le disposizioni di questo articolo e dell'art. 12, relative all'azione e alle facolta' del Consiglio, si applicheranno all'azione e alle facolta' dell'Assemblea; una relazione deliberata dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Societa' rappresentati nel Consiglio e della maggioranza degli altri Membri della Societa', esclusi in ogni caso i rappresentanti dalle Parti contendenti, avra' lo stesso valore di una relazione del Consiglio approvata da tutti i Membri di esso eccetto i rappresentanti delle Parti contendenti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art15 · fonte del testo