[1]I Membri della Societa' convengono che, qualora sorgesse tra loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitrato o all'esame del Consiglio, e in nessun caso ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dal lodo degli arbitri o dalla relazione del Consiglio.

[2]Nei casi contemplati in questo articolo, gli arbitri dovranno pronunciare il proprio lodo entro un termine conveniente, e il Consiglio dovra' fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui la vertenza gli sara' stata sottoposta.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art12 · fonte del testo