[1]I Governi alleati e associati riconoscono che le risorse dell'Austria non sono sufficienti, tenuto conto della diminuzione permanente di esse che risulta delle altre disposizioni del presente trattato, per assicurare la Completa riparazione di queste perdite e di questi danni.

[2]I Governi alleati e associati esigono tuttavia, e l'Austria ne prende impegno, che siano riparati, nei modi seguenti, i danni causati durante il tempo in cui ciascuna delle Potenze alleate e associate e' stata, in guerra con l'Austria, alla popolazione civile delle Potenze alleate e associate e ai suoi beni, dalla detta aggressione per terra, per mare e per aria e in generale i danni definiti nell'allegato seguente.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art178 · fonte del testo