[1]L'Austria conferma la resa di rutto il materiale consegnato o da consegnare alle Potenze alleate e associate in base alla convenzione di armistizio del 3 novembre 1918 e successive convenzioni, e riconosce il diritto delle Potenze, alleate e associate su questo materiale.

[2]Sara' accreditato all'Austria, in conto delle somme da essa dovute ai Governi alleati e associati, a titolo di riparazioni, il valore, stabilito dalla Commissione delle riparazioni, di quella parte del detto materiale che, non vendo carattere militare, dovrebbe, a giudizio della Commissione, essere abbonata all'Austria.

[3]I beni appartenenti agli Stati alleati e associati o ai loro sudditi, restituiti o consegnati in natura in base alle convenzioni di armistizio, non saranno accreditati all'Austria.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art199 · fonte del testo