[1]L'Austria si obbliga a trasferire alle Potenze alleate e associate ogni credito e diritto a riparazioni, a favore del cessato o dell'attuale Governo austriaco verso i' Governi della Germania, dell'Ungheria, della Bulgaria e della Turchia, ed in ispecie ogni credito e diritto che risulta o risultera' dall'adempimento di impegni assunti dal 28 luglio 1914 fino all'entrata in vigore del presente trattato.

[2]Il valore di tali crediti e diritti sara' stabilito dalla Commissione delle riparazioni e sara' trasferito alla Commissione stessa, a credito dell'Austria, in conto delle somme da essa dovute a titolo di riparazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art213 · fonte del testo