Il Governo austriaco riconosce la Commissione di cui all'art. 179; come sara' costituita dai Governi alleati e associati in conformita' dell'allegato II; le riconosce irrevocabilmente il possesso e l'esercizio dei diritti e delle facolta' conferitele dal presente trattato. Il Governo austriaco fornira' alla Commissione tutte le informazioni, di cui essa potra' aver bisogno, sulla situazione e sulle operazioni finanziarie, i beni, la capacita' e la produzione corrente di materie prime e di manufatti, dell'Austria e dei suoi sudditi fornira' del pari ogni informazione relativa alle operazioni militari della guerra 1914-1919, la cui conoscenza sara' stimata necessaria dalla Commissione. Accordera' ai membri della medesima e ai suoi agenti autorizzati tutti i diritti e le immunita' di cui godono in Austria gli agenti diplomatici debitamente accreditati delle Potenze amiche. L'Austria assume inoltre a proprio carico gli emolumenti e le spese della Commissione e del personale che essa potra' impiegare.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art186 · fonte del testo