[1]Il rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili austriaci sara' assicurato, nelle condizioni stabilite all'art. 160, a cura di una Commissione composta di rappresentanti delle Potenze alleate e associate da una parte, e del Governo austriaco dall'altra.

[2]Per ciascuna dello Potenze alleate e associate, una Sotto-commissione composta soltanto di rappresentanti della Potenza interessata e di delegati del Governo austriaco, stabilira' i particolari d'attuazione del rimpatrio dei prigionieri di guerra.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art161 · fonte del testo