[1]Tutte le clausole militari, navali e aeronautiche contenute nel presente trattato, per l'attuazione delle quali e' stato stabilito un limite di tempo, saranno eseguite dall'Austria sotto la vigilanza di Commissioni interalleate militare, navale ed aeronautica - nominate a tal uopo dalle principali Potenze alleate e associate.

[2]Le predette Commissioni rappresenteranno presso il Governo austriaco le principali Potenze alleate e associate, per tutto cio' che concerne l'esecuzione delle clausole militari, navali ed aeronautiche. Esse comunicheranno alle autorita' austriache le decisioni che le principali Potenze alleate o associate si sono riservate di prendere o che l'esecuzione delle clausole potra' rendere necessarie.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art149 · fonte del testo