L'Austria riconosce di restar tenuta, di fronte all'Italia, a eseguire le obbligazioni stabilite dall'articolo XV del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859, dall'articolo XVIII del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 e dalla convenzione di Firenze del 14 luglio 1868, conchiusi fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, in quanto i predetti articoli non avessero ancora ricevuto in fatto piena esecuzione e in quanto i documenti e gli oggetti ai quali si riferiscono si trovino sul territorio dell'Austria o dei suoi alleati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art194 · fonte del testo