[1]Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, un Comitato di tre giuristi, nominato dalla Commissione delle riparazioni, esaminera' in quali condizioni furono asportati, dalla casa di Absburgo e dalle altre case che regnarono in Italia, gli oggetti ed i manoscritti in possesso dell'Austria enumerati nell'allegato I seguente. Se tali oggetti o manoscritti furono asportati in violazione del diritto delle provincie italiane, la Commissione delle riparazioni ordinera', in base alla relazione del Comitato predetto, la restituzione di essi. L'Italia e l'Austria s'impegnano a riconoscere le sue decisioni.

[2]Il Belgio, la Polonia e la Czeco-Slovacchia saranno del pari ammessi a presentare domande di restituzione, che lo stesso Comitato di tre giuristi esaminera', per quanto si riferisce agli oggetti e documenti enumerati nei seguenti allegati II, III e IV. Il Belgio, la Polonia, la Czeco-Slovacchia e l'Austria si impegnano a riconoscere le decisioni che saranno prese, in base alla relazione del Comitato, dalla Commissione delle riparazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art195 · fonte del testo