[1]L'Austria restituira', rispettivamente, a ciascuno degli Stati alleati ed associati che vi hanno interesse, tutti gli atti, documenti e memorie storiche possedute dai suoi istituti pubblici, che hanno diretto rapporto con la storia dei territori ceduti e che furono asportate durante gli ultimi dieci anni. Questo periodo risalira', per cio' che riguarda l'Italia, alla data della proclamazione del Regno (1861).

[2]I nuovi Stati, sorti dall'antica Monarchia austro-ungarica, e gli Stati che ricevono una parte del territorio della Monarchia, s'impegnano, dal canto loro, a restituire al Governo austriaco gli atti, i documenti e le memorie che non risalgono a piu' di venti anni, e che abbiano un rapporto diretto con la storia o l'amministrazione del territorio austriaco, e che eventualmente si trovassero nei territori trasferiti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art193 · fonte del testo