[1]L'Austria si impegna ad assicurare di pieno diritto alle Potenze alleate e associate, ai funzionari ed ai sudditi delle dette Potenze, il godimento di tutti i diritti e privilegi, di qualunque specie, che essa o l'antica Monarchia austro-ungarica abbia potuto accordare alla Germania, all'Ungheria, alla Bulgaria o alla Turchia, o ai funzionari ed ai sudditi di tali Stati, in forza di trattati, convenzioni e accordi conchiusi anteriormente al 1° agosto 1914 per tutto il tempo che questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore.

[2]Le Potenze alleate ed associate si riservano di accettare o no il godimento di tali vantaggi e diritti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art243 · fonte del testo