[1]1° Qualora i nuovi confini degli Stati, come saranno stabiliti dal presente trattato dividano in piu' parti una circoscrizione amministrativa che formava prima una sola unita' e che aveva un proprio debito pubblico legalmente costituito, questo debito sara' diviso tra le nuove parti della detta circoscrizione, nella proporzione che sara' determinata dalla Commissione delle riparazioni, secondo i principi stabiliti per la ripartizione dei debiti di Stato, di cui all'art. 109 della presente parte. All'onere cosi' assunto sara' fatto fronte nel modo che sara' stabilito dalla Commissione delle riparazioni.

[2]2° Il debito pubblico della Bosnia e dell'Erzegovina sara' considerato come debito di una circoscrizione amministrativa e non come parte del debito pubblico dell'antica Monarchia austro-ungarica.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art204 · fonte del testo