[1]Con riserva delle disposizioni dell'art. 204, parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato, relative all'acquisto e al pagamento dei beni e delle proprieta' demaniali, la Stato italiano e' surrogato nei diritti che aveva lo stato austriaco su tutte le linee ferroviarie gestito dall'amministrazione delle ferrovie del detto Stato, attualmente in esercizio o in costruzione, esistenti nei territori trasferiti all'Italia.

[2]La stessa disposizione si applica per quanto concerne i diritti dell'antica Monarchia austro-ungarica sulle concessioni di ferrovie e tramvie situata nei territori predetti.

[3]Le stazioni di frontiera saranno determinate merce' un accordo ulteriore.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art41 · fonte del testo