[1]Ciascuno degli Stati ai quali e' stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento di essa, compresa l'Austria, avra' piena liberta' di azione riguardo alle monete metalliche divisionarie o di appunto dell'antica Monarchia, esistenti nel proprio territorio.

[2]Essi non avranno pero' in alcun caso rivalsa, ne' per se' ne' per i propri sudditi, contro alcun altro Stato, in ragione di tali monete metalliche divisionarie o di appunto.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art207 · fonte del testo