[1]Gli Stati a cui e' trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, o che sono sorti dallo smembramento di essa riconosceranno i diritti di proprieta' industriale, letteraria e artistica in vigore sul detto territorio al momento in cui sono passati sotto la loro sovranita', o che saranno ristabiliti o reintegrati a norma dell'art. 253 di questa parte. Questi diritti continueranno a sussistere por tutto il tempo in cui sarebbero rimasti in vigore secondo la legislazione dell'antica Monarchia.

[2]Una convenzione speciale regolera' ogni questione concernente gli archivi, i registri e i quadri relativi al servizio della proprieta' industriale, letteraria e artistica, e la loro eventuale trasmissione o comunicazione, da parte degli uffici dell'antica Monarchia austro-ungarica, agli uffici degli Stati cessionari di territori della detta Monarchia e dei nuovi Stati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art274 · fonte del testo