Ogni sistemazione finanziaria, come quelle relativa ad Istituti di credito e di assicurazione, casse di risparmio, casse postali di risparmio, istituti di credito fondiario od agricolo, o altri simili istituti, operanti nel territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica che sia resa necessaria dallo smembramento della detta Monarchia e dal riassetto dei debiti pubblici e della circolazione stabilito dai precedenti articoli, sara' regolata per accordo fra i rispettivi Governi in guisa da assicurare nel miglior modo possibile un equo trattamento a tutte la parti interessate. Qualora i detti Governi non fossero in grado di accordarsi su questioni derivanti da tali sistemazioni finanziarie, o qualora uno dei Governi alleati e associati stimasse che i suoi sudditi non abbiano ricevuto un equo trattamento, la Commissione delle riparazioni, a richiesta di uno dei detti Governi, nominera' uno o piu' arbitri, la cui decisione sara' inappellabile.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art215 · fonte del testo