[1]Ogni obbligo di pagamento in contanti derivante dal presente trattato ed espresso in corone oro dovra' essere soddisfatto, a scelta dei creditori, in lire sterline pagabili a Londra in dollari-oro degli Stati Uniti d'America pagabili a New-York, in franchi-oro pagabili a Parigi, o in lire ori pagabili a Roma, a meno che altre disposizioni per casi particolari non risultino tassativamente stabilite dal presente contratto o da convenzioni addizionali.

[2]Ai fini del presente articolo le monete d'oro suddette, saranno del peso e del titolo legalmente stabiliti per ciascuna di esse, al 1° gennaio 1914.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art214 · fonte del testo