In conformita' e nei limiti delle convenzioni internazionali vigenti o che saranno conchiuse in seguito, i membri della Societa':

  • a)procureranno di stabilire e mantenere umane ed eque condizioni di lavoro per gli uomini, le donne e i fanciulli, sia nel proprio paese, sia in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni di commercio ed industria; e a questo finche' istituiranno e manterranno le organizzazioni internazionali occorrenti;
  • b)s'impegnano ad assicurare un equo trattamento agli indigeni dei territori posti sotto il loro governo;
  • c)deferiranno alla Societa' l'alta sorveglianza sull'esenzione degli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli al traffico dell'oppio o di altre sostanze nocive;
  • d)affideranno alla Societa' l'alta sorveglianza sul traffico delle armi e munizioni con i paesi nei quali tale sorveglianza e' necessaria nel comune interesse;
  • e)prenderanno provvedimenti per assicurare e mantenere la liberta' di comunicazioni di transito e un equo trattamento al commercio di tutti i Membri della Societa'; saranno tenute presenti a questo riguardo, le speciali necessita' delle regioni devastate dalla guerra del 1914-1918;
  • f)procureranno di prendere provvedimenti di carattere internazionale per la prevenzione e la repressione delle malattie.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art23 · fonte del testo